Dal Dott.Franco Iezzi riceviamo e publichiamo:
Il Consigliere Regionale Pietrucci ha letto e illustrato nella sede istituzionale più alta della Regione Abruzzo, e cioè il Consiglio Regionale, nell’esercizio delle funzioni tipiche affidategli dai cittadini elettori, una relazione il cui contenuto richiama pressoché pedissequamente i temi delle relazioni concepite da Mario Pizzola che ormai leggiamo costantemente.
Il Consigliere Regionale Pietrucci, come è suo diritto, non ha avuto esitazione a schierarsi dalla parte dei NoSnam.
Tuttavia, a questo punto, vista la materia trattata, la sede in cui è stata letta e l’assoluta gravità delle sue accuse, è legittimo chiedere al Consigliere Regionale Pietrucci di andare fino in fondo e di intraprendere iniziative tali da indurre le autorità preposte, ove fossero ritenuti rilevanti i fatti esposti nella predetta relazione, ad imporre, addirittura, l’immediato fermo dei lavori.
Infatti, scrive il consigliere regionale che il metanodotto “avrà un impatto fortemente negativo con le testimonianze archeologiche arrivando persino alla loro distruzione, come nel caso di Case Pente a Sulmona dove, per la costruzione della centrale, sono state cancellate due necropoli dell’epoca romana e protostorica e sono state incredibilmente eliminate le tracce di un villaggio dell’età del bronzo risalente a 4.200 anni fa”.
Questa è, però, un’affermazione estremamente grave perché con essa il Consigliere Regionale Petrucci, si sofferma, evidenziandone la rilevanza, su fatti che potrebbero avere uno specifico interesse per l’autorità inquirente, e cioè la Procura della Repubblica di Sulmona cui dovrebbe essere trasmessa senza indugio la notizia.
Dovrebbe il Consigliere Regionale Petrucci trasmettere- art. 331 c.p.p.- all’autorità inquirente la notizia di reato concernente gli abusi commessi da chi avrebbe privato la collettività di un bene così prezioso e tutelato dalla legge – anche penale – e da chi avrebbe omesso i doverosi controlli sui lavori, nella specie la Soprintendenza, ovvero le altre autorità preposte al controllo.
Diversamente, e cioè se non lo facesse, egli stesso commetterebbe un reato, e cioè quello previsto e punito dall’361 c.p. (Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare… un reato di cui ha notizia…).
In altri termini, se il nostro Consigliere Regionale denunciasse e se il giudizio della Magistratura confermasse gli abusi e le omissioni, l’iniziativa in questione avrebbe l’effetto di determinare il fermo dei lavori immediato e di far acquisire la prova provata che l’attività di costruzione della centrale e del segmento di metanodotto che ci riguarda è stata caratterizzata da illegittimità, illiceità e forzature tutte mirate alla tutela di loschi interessi.
Al contrario, e, quindi, se non fosse inoltrata la notizia criminis o se la Magistratura non procedesse o se assolvesse gli ipotetici responsabili, potremmo, invece,conseguire, tutti, la certezza che quelle del nostro Consigliere Regionale rappresentano illazioni aventi valenza esclusivamente ideologica tese a delegittimare e a screditare sempre e comunque chiunque si adoperi per l’amministrazione della cosa pubblica.
Franco Iezzi