Tutela diritti animali annuncia esposti ad Anac e Corte dei Conti per Pratola Peligna

Contestata la gestione del canile e l’ordinanza sulle bottigliette d’acqua per cani nella cittadina abruzzese

L’associazione chiede la sospensione urgente del provvedimento del sindaco. Nel mirino anche la convenzione per il ricovero dei randagi

L’associazione Tutela Diritti Animali Ets ha depositato un ricorso al Tar Abruzzo – L’Aquila, con richiesta di sospensiva urgente, per chiedere l’annullamento parziale dell’ordinanza sindacale n. 28, firmata il 5 ottobre scorso dal sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino. Il provvedimento impone ai proprietari e ai conduttori di cani di portare con sé bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua per lavare le urine dei propri animali sulle aree urbane pubbliche, prevedendo sanzioni da 25 a 500 euro. L’associazione, rappresentata dall’avvocato Massimo Rizzato del foro di Vicenza, contesta l’eccesso di potere per irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. A illustrare le ragioni del ricorso è il presidente Gabriele Bettoschi, che sottolinea il disagio espresso da numerosi cittadini: «Raccogliamo il forte disagio espresso da tantissimi cittadini. Imporre di ripulire immediatamente le deiezioni solide è un dovere civico sacrosanto e previsto dalla legge dello Stato, che tutti i proprietari rispettano. Chiedere invece di girare con scorte infinite di acqua per dilavare ogni singola minzione è un onere impossibile da sostenere». Secondo l’associazione, l’obbligo rischia di gravare soprattutto sulle persone anziane, sui proprietari di cani di grossa taglia e su chi porta a passeggio più animali contemporaneamente, costringendoli a trasportare quantità d’acqua difficili da gestire. Una situazione che, secondo i promotori del ricorso, potrebbe indurre alcuni proprietari a lasciare i cani in casa per timore delle sanzioni, con conseguenze sul benessere degli animali e sulla corretta convivenza tra persone e amici a quattro zampe, tutelata anche dalla legge 281/1991. Tra le criticità evidenziate nell’atto figura inoltre la carenza di fontanelle pubbliche sul territorio comunale, che renderebbe difficile per i cittadini rifornirsi d’acqua durante le passeggiate. Il ricorso richiama anche le dichiarazioni dell’infettivologo Matteo Bassetti sull’efficacia dell’acqua nel trattamento delle urine canine: secondo le argomentazioni riportate dall’associazione, il semplice risciacquo non avrebbe un’effettiva funzione disinfettante e potrebbe contribuire ad allargare la macchia, disperdendo l’odore su una superficie più ampia. Viene inoltre richiamata la funzione della minzione nella marcatura territoriale dei cani, elemento che, a giudizio dell’associazione, metterebbe in discussione l’efficacia della misura rispetto agli obiettivi dichiarati di igiene pubblica. «A Pratola Peligna ci troviamo davanti a zero politiche per gli animali, solo divieti che emarginano», afferma l’associazione, secondo cui l’ordinanza rappresenterebbe una barriera all’inclusione anziché una misura di civiltà. «Spingere i proprietari a lasciare i cani a casa per paura di multe salatissime significa calpestare la convivenza: difendere i diritti degli animali in Tribunale oggi significa difendere il loro diritto a essere parte integrante della vita del paese». L’iniziativa legale si estende anche alla gestione dei cani randagi. L’associazione annuncia infatti che sottoporrà all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e alla Corte dei Conti la documentazione relativa alla convenzione stipulata dal Comune con la Comar Farm Casaline Srl di Collelongo per il ricovero degli animali. Secondo quanto riferito dall’associazione, l’amministrazione sarebbe stata informata già nel maggio 2025 di presunte criticità legate all’articolo 5 della legge regionale 47/2013 e alla mancanza, da parte della società, dei requisiti necessari per la gestione del canile. La documentazione sarà quindi trasmessa agli organismi competenti affinché effettuino le opportune verifiche sulla legittimità della convenzione e sull’eventuale sussistenza di un danno erariale. L’associazione, che dichiara di poter contare su una legittimazione processuale già riconosciuta in passato dallo stesso Tar Abruzzo, confida infine in una rapida decisione dei giudici amministrativi sulla richiesta di sospensione dell’ordinanza comunale.